832. Contenuto del diritto.
Il proprietario ha diritto di godere (1) e disporre (2) delle
cose in modo pieno (3) ed esclusivo (4), entro i limiti e con l’osservanza
degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].
833. Atti d’emulazione.
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano
altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (1).
834. Espropriazione per pubblico interesse.
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni
di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente
dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse
(1) sono determinate da leggi speciali (2).
835. Requisizioni.
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche,
militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni
mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
836. Vincoli ed obblighi temporanei.
Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità
amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali,
può sottoporre a particolari vincoli od obblighi [Cost. 44] di carattere
temporaneo le aziende commerciali e agricole.
837. Ammassi.
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti
agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti
gli ammassi.
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute
in leggi speciali (1).
838. Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale
o di prevalente interesse pubblico.
Salve le disposizioni delle leggi penali [c.p. 499] e di polizia
[nonché le norme dell’ordinamento corporativo] (1) e le disposizioni
particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona
la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano
la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della
produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da
parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una
giusta indennità.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni
ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle
ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.
839. Beni di interesse storico e artistico.
Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (1) [Cost. 92]
sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali (2).
840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto
ciò che vi si contiene (1), e il proprietario può fare qualsiasi
escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione
non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e
torbiere (2) (3). Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi
sulle antichità e belle arti [839], sulle acque [909], sulle opere
idrauliche e da altre leggi speciali [Cost. 42].
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività
di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale
altezza nello spazio sovrastante (4), che egli non abbia interesse ad escluderle.
841. Chiusura del fondo.
Il proprietario può chiudere (1) in qualunque tempo il
fondo (2).
842. Caccia e pesca.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si
entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841],
nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia (1) o vi siano colture in atto
suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza
rilasciata dall’autorità.
Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del
fondo.
843. Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere l’accesso (1) e il passaggio
nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità (2),
al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino
oppure comune (3).
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere
la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato
sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso
consegnando la cosa o l’animale [8963].
844. Immissioni.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni
di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni (1) derivanti dal fondo (2) del vicino (3), se non superano
la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso (4).
845. Regole particolari per scopi di pubblico interesse.
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari
per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle
leggi speciali (1) e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
846. Minima unità colturale.
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle
assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a
coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti
di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti
che non rispettino la minima unità colturale.
S’intende per minima unità colturale la estensione di terreno
necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non
si tratta di terreno appoderato (1), per esercitare una conveniente coltivazione
secondo le regole della buona tecnica agraria.
847. Determinazione della minima unità colturale.
L’estensione della minima unità colturale sarà
determinata distintamente per zone, avuto riguardo all’ordinamento produttivo
e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell’autorità
amministrativa (1), [da adottarsi sentite le associazioni professionali]
(2).
848. Sanzione dell’inosservanza.
Gli atti compiuti contro il divieto dell’articolo 846 possono
essere annullati dall’autorità giudiziaria, su istanza del pubblico
ministero. L’azione si prescrive in tre anni dalla data di trascrizione
dell’atto.
849. Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo
seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti
appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità
colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà
di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore
sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide
l’autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali (1)
circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di
trasferimento.
850. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità
colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di
alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa,
essere costituito un consorzio (1) tra gli stessi proprietari, allo scopo
di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione
dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per
i consorzi di bonifica.
851. Trasferimenti coattivi.
Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre
il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può
procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche
procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
852. Terreni esclusi dai trasferimenti.
Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente
sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti
industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi
rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità
di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità
[856].
853. Trasferimento dei diritti reali.
Nei trasferimenti coattivi [851] le servitù prediali sono
abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione
[1031].
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati
in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso
proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo
assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso
proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota
corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di
espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca su una quota, l’immobile
è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo
il grado dell’ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota
soggetta all’ipoteca medesima.
854. Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato
a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo
in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano
dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui
circoscrizione sono situati i beni [2645].
855. Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento.
Con l’approvazione del piano di riordinamento [851] si operano
i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali [922];
sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso [856,
1032].
856. Competenza dell’autorità giudiziaria.
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è
salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela
dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può
tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento,
ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti
da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
857. Terreni soggetti a bonifica.
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici
o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i
terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi
e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi
idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi
cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale
trasformazione dell’ordinamento produttivo [947].
858. Comprensorio di bonifica e piano delle opere.
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e
di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della
legge speciale.
859. Opere di competenza dello Stato.
Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce
quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato [860].
860. Concorso dei proprietari nella spesa.
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio
sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria (1) per la esecuzione,
la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che
traggono dalla bonifica.
861. Opere di competenza dei privati.
I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente
sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica
e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza
privata che siano di interesse comune a più fondi o d’interesse
particolare a taluno di essi.
862. Consorzi di bonifica.
All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere
di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari
interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione
e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o
d’interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica
e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività
secondo le norme dettate dalla legge speciale.
863. Consorzi di miglioramento fondiario.
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere
costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio
delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti
da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il
carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione
territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini
dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale
con provvedimento dell’autorità amministrativa.
864. Contributi consorziali.
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione
ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria
[2775].
865. Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [860,
861] risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica,
può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente
al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta,
o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le
opere offrendo opportune garanzie.
866. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.
Anche indipendentemente da un piano di bonifica [857, 858], i
terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a
vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla
legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
L’utilizzazione dei terreni e l’eventuale loro trasformazione, la qualità
delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per
effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti
a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale
ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal
rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli
ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
867. Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati.
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati
possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea
o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabilite
dalle leggi in materia.
868. Regolamento protettivo dei corsi d’acqua.
I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi
d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a
manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente
da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie
per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi
speciali.
869. Piani regolatori.
I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori
(1) devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni
e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
870. Comparti.
Quando è prevista la formazione di comparti (1), costituenti
unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e
di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto
devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile
l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione
delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione
a norma delle leggi in materia.
871. Norme di edilizia e di ornato pubblico.
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla
legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi
per le costruzioni nelle località sismiche.
872. Violazione delle norme di edilizia.
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle
norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne
risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino
(1) quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione
seguente o da questa richiamate [2933].
873. Distanze nelle costruzioni.
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute (1) a distanza non minore di tre metri (2). Nei regolamenti
locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].
874. Comunione forzosa del muro sul confine.
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può
chiederne la comunione (1), per tutta l’altezza o per parte di essa, purché
lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere
la comunione deve pagare (2) la metà del valore del muro, o della
parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui
il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono
per non danneggiare il vicino [877].
875. Comunione forzosa del muro che non è sul confine.
Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di
un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita
dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del
muro [885, 903] soltanto allo scopo di fabbricare (1) contro il muro stesso,
pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo
da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca
estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente
il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere
alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà
entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o
alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
876. Innesto nel muro sul confine.
Se il vicino vuole servirsi (1) del muro esistente sul confine
solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo
comune a norma dell’articolo 874, ma deve pagare una indennità (2)
per l’innesto.
877. Costruzioni in aderenza.
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro (1) posto sul
confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza
appoggiare (2) la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo
875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
878. Muro di cinta.
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza
superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza
indicata dall’articolo 873 (1).
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune
anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un
edificio a distanza inferiore ai tre metri [874].
879. Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione
forzosa.
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti
al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime [824], né
gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o
artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure
usare della facoltà concessa dall’articolo 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche
non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi
le leggi e i regolamenti che le riguardano.
880. Presunzione di comunione del muro divisorio.
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune
[881] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino
al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [903].
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
giardini e orti o tra recinti nei campi [881] (1).
881. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio.
Si presume (1) che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini
od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente
e in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si
addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli
altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti
al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche
se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla
parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura
del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
882. Riparazioni del muro comune.
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie (1) del muro comune
sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del
diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di
uno dei partecipanti (2).
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo
di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando
al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio
di sua spettanza [1070-1350 n. 5].
La rinunzia (3) non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni
e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
883. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da
un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve
farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per
evitare ogni danno al vicino.
884. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi
(1) le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le
mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo
il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino
alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave
nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario
può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo,
mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare
i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra
opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
885. Innalzamento del muro comune.
Ogni comproprietario può (1) alzare il muro comune, ma
sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione (2) della
parte sopraedificata [903]. Anche questa può dal vicino essere resa
comune a norma dell’articolo 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopredificazione, colui
che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese.
Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito
sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo
su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato
resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato
di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il
vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo
occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata
del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle
spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
886. Costruzione del muro di cinta.
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà
nella spesa (1) di costruzione di muri di cinta (2) che separano le rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati [888]. L’altezza di essi,
se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla
convenzione, deve essere di tre metri.
887. Fondi a dislivello negli abitati.
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e
l’altro inferiore (1), il proprietario del fondo superiore deve sopportare
per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta
all’altezza del proprio suolo (2), ed entrambi i proprietari devono contribuire
per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo
inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
888. Esonero dal contributo nelle spese.
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di
costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo (1), senza diritto a
compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve
essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui
che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune
ai sensi dell’articolo 874, senza l’obbligo però di pagare la metà
del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
889. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne (1), fosse di latrina o di concime
presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve
osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più
vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro
diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale (1), stalle e simili
(2), o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive,
ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di
danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti (3) e, in mancanza,
quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità,
salubrità e sicurezza [844].
891. Distanze per canali e fossi.
Chi vuole scavare fossi o canali (1) presso il confine, se non
dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza
eguale alla profondità del fosso o canale (2). La distanza si misura
dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere
a scarpa naturale (3) ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine
si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura
da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911].
892. Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le
distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se
gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti
distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze,
si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso
in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce,
i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati
tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si
diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da
frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano
di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente
vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del
tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al
luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste
un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute
ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine
con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si
osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata,
i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.
894. Alberi a distanza non legale.
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le
siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate
dagli articoli precedenti (1).
895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza
minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto,
il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale
(1).
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare
situato lungo il confine.
896. Recisione di rami protesi e di radici.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
(1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può
egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però
in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario
del fondo su cui sono caduti [821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero,
per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.
897. Comunione di fossi.
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve
per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte
è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni
[881].
Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più
dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
898. Comunione di siepi.
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta
a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga
al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si
trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
899. Comunione di alberi.
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo
titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune
non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità
giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del
taglio.
900. Specie di finestre.
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due
specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono
di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono
di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
901. Luci.
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un’inferriata (1) idonea a garantire la sicurezza
del vicino e di una grata (2) fissa in metallo le cui maglie non siano
maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo
dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria,
se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani
superiori;
3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo
dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto
o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei
luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa (3).
902. Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è
considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni
indicate dall’articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme
alle prescrizioni dell’articolo predetto.
903. Luci nel muro proprio o nel muro comune.
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro (1) contiguo
al fondo altrui.
Se il muro è comune (2), nessuno dei proprietari può
aprire luci senza il consenso (3) dell’altro; ma chi ha sopraelevato il
muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non
abbia voluto contribuire [885].
904. Diritto di chiudere le luci.
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare
la comunione del muro (1) medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci
se ad esso non appoggia il suo edificio (2).
905. Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi.
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o
non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo
e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi
è la distanza di un metro e mezzo (1).
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi
sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo
tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una
via pubblica (2) [907].
906. Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique.
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del
vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale
deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più
vicino sporto.
907. Distanza delle costruzioni dalle vedute.
Quando si è acquistato il diritto (1) di avere vedute
dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può
fabbricare (2) a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo
905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre
metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua
si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le
dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri
sotto la loro soglia.
908. Scarico delle acque piovane.
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque
piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo
del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque
piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso
i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
909. Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in
esso esistenti (1), salve le disposizioni delle leggi speciali per
le acque pubbliche (2) e per le acque sotterranee (3).
Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il
diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può
divertirle in danno d’altri fondi.
[910. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua
non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto,
può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi
terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature
e gli avanzi al corso ordinario] (1).
911. Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Chi vuole aprire sorgenti (1), stabilire capi o aste di fonte
e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire
canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto,
aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma (2), deve, oltre
le distanze stabilite nell’articolo 891, osservare le maggiori distanze
ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai
fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti
e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
912. Conciliazione di opposti interessi.
Se sorge controversia (1) tra i proprietari a cui un’acqua non
pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare
l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi
che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua
è destinata o si vuol destinare (2).
L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità
ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto (3).
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle
acque e sulle opere idrauliche.
913. Scolo delle acque.
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che
dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta
l’opera dell’uomo (1).
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo
scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo
più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si
rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è
dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione
stessa ha recato pregiudizio.
914. Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad
opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta
di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza
degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio
tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863,
865].
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell’articolo 921.
915. Riparazioni di sponde e argini.
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque
siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale
variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini
o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli
o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere
danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale (1),
che provvede in via d’urgenza (2).
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo,
in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo
causato dalla esecuzione delle opere stesse.
916. Rimozione degli ingombri.
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando
si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo
o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi
impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare
i fondi vicini (1).
917. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli
argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire
nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque
o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari,
le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente
su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni (1).
918. Consorzi volontari.
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini
che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo
bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono
risultare da atto scritto [1350 n. 13, 1418].
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza
calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.
919. Scioglimento del consorzio.
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è
deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi
la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno
degli interessati.
920. Norme applicabili.
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si
applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la
comunione.
921. Consorzi coattivi.
Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può
anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa,
allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque (1).
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme
stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli
diritti mediante il pagamento delle dovute indennità.
922. Modi di acquisto.
La proprietà si acquista per occupazione [923], per invenzione
[927], per accessione [934], per specificazione [940], per unione o commistione
[939], per usucapione [1158], per effetto di contratti [1376], per successione
a causa di morte [456] e negli altri modi stabiliti dalla legge (1).
923. Cose suscettibili di occupazione.
Le cose mobili (1) [812] che non sono proprietà (2) di
alcuno si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di
caccia (3) o di pesca.
924. Sciami di api.
Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul
fondo (1) altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo;
se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni
di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
925. Animali mansuefatti.
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario
nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità
per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati
entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo
dove si trovano.
926. Migrazione di colombi, conigli e pesci.
I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera
si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati
attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia,
salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori (1).
927. Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930],
e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928]
del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento
(2).
928. Pubblicazione del ritrovamento.
Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione
nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e
da restare affissa per tre giorni ogni volta.
929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza
che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze
ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa
o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (1).
930. Premio dovuto al ritrovatore.
Il proprietario deve pagare a titolo di premio (1) al ritrovatore,
se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila (2) lire, il premio per
il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale (3), la misura del premio è
fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927
e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il
possessore e il detentore.
932. Tesoro.
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio (1), nascosta
o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo (2) in cui si trova.
Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato
scoperto per solo effetto del caso (3), spetta per metà al proprietario
del fondo e per metà al ritrovatore (4). La stessa disposizione
si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (5).
Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni
delle leggi speciali (6) (7).
933. Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il
mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del
mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili
e di relitti di aeromobili (1).
934. Opere fatte sopra o sotto il suolo.
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è
disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente
dal titolo (1) o dalla legge (2).
935. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni
od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione
non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può
farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca
la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione,
il risarcimento dei danni, se è in colpa grave (1).
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi
sei mesi (2) dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
936. Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte
da un terzo (1) con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto
di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta
il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento
di valore recato al fondo (2).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi
a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato
al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione
o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (3).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi (4)
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
937. Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte
da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può
rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può
ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno
in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (1).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i
materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario
del suolo che sia stato in malafede (2) sono tenuti in solido al pagamento
di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario
dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario
del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da
questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento
dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il
suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in malafede
abbia autorizzato l’uso [2043].
938. Occupazione di porzione di fondo attiguo.
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede (1)
una porzione (2) del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa
opposizione entro tre mesi (3) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione,
l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può
attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo
occupato (4). Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del
suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento
dei danni (5).
939. Unione e commistione.
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono
state unite (1) o mescolate (2) in guisa da formare un sol tutto, ma sono
separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà
della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso,
la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose
spettanti a ciascuno (3).
Quando però una delle cose si può riguardare come principale
o è di molto superiore per valore (4), ancorché serva all’altra
di ornamento (5), il proprietario della cosa principale acquista la proprietà
del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che
vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è
avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria,
egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento
di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa
grave (6).
940. Specificazione.
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per
formare una nuova cosa (1), possa o non possa la materia riprendere la
sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario
il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente
quello della mano d’opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario
della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.
941. Alluvione.
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente
e impercettibilmente (1) nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto
dalle leggi speciali.
942. Terreni abbandonati dalle acque correnti. (1)
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente
(2) si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al
demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare
il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi,
i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati
dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio
pubblico.
943. Laghi e stagni.
Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza
dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago
o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la
riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
944. Avulsione.
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea (1) una parte
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta
verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo
al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà.
Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei
limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.
945. Isole e unioni di terra.
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi
o torrenti appartengono al demanio pubblico.
[Se l’isola si è formata per avulsione [944], il proprietario
del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.
La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un
nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario
confinante, facendone un’isola] (1).
946. Alveo abbandonato (1).
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando
l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio
del demanio pubblico.
947. Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro
corso.
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai
terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti
artificiali indotti dall’attività antropica ivi comprendendo anche
i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni
derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti
artificiali indotti dall’attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni
del demanio idrico (1).
948. Azione di rivendicazione.
Il proprietario (1) può rivendicare la cosa da chiunque
la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche
se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa (2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla
per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore,
oltre a risarcirgli il danno [2789].
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore
la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente
possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto
della proprietà da parte di altri per usucapione.
949. Azione negatoria.
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza
di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio
(1).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può
chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento
del danno [c.p.c. 15].
950. Azione di regolamento di confini.
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei
proprietari (1) può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato
dalle mappe catastali (2).
951. Azione per apposizione di termini.
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili
(1), ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti
o ristabiliti a spese comuni.
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